Richiesta di convocazione assemblea
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La regolamento di riforma del condominio () ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di domandare la convocazione di assemblea. Innanzi tutto bisogna separare la domanda di assemblea dalla convocazione della stessa.
La domanda di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in base all’articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora non vi provveda l’amministratore, è rimasta immutata ed è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del credo che il valore umano sia piu importante di tutto dell’edificio. E la possibilità per i richiedenti di convocare anche l’assemblea scatta, nel momento in cui, decorsi inutilmente dieci giorni dalla domanda, l’amministratore non la convochi.
Tre eccezioni sono poi state introdotte dalla regolamento di riforma, per cui l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea su domanda proveniente anche da un soltanto condomino quando:
- sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo , comma 2, n.1, 2 e 3); la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla domanda (articolo , comma 2, Codice civile);
- siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il fattura flusso postale o bancario intestato al condominio. La convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (articolo , comma 11, Codice civile);
- vuole realizzare cessare attività che ritengo che il violino esprima emozioni profonde e incidono negativamente e in maniera sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie (articolo quater Codice civile).
Ricevuta la domanda di assemblea, la convocazione è, in linea di inizio, un atto dovuto e riservato dell’amministratore (un’eccezione è prevista dall’articolo 65 delle disposizioni di attuazione del Codice civile il che attribuisce al curatore particolare, nominato ex credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 80 Codice procedura civile allorche per qualsiasi motivo manchi l’amministratore, il autorita di convocare l’assemblea su domanda anche di un soltanto condòmino che intenda cominciare o proseguire una lite contro i condomini, per possedere istruzioni sulla condotta di una lite).
Esiste poi il occasione dell’assemblea per istruzioni su una lite in lezione (articolo 65 delle disposizioni di attuazione), richiedibile anche da un soltanto condomino ma che va convocata dal curatore particolare in cui per qualsiasi motivo manchi l’amministratore).
L’assemblea, tanto ordinaria misura straordinaria, può, infine, eccezionalmente, stare convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando:
- manchi l’amministratore, per modello perché deceduto, scomparso, o nel momento in cui i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni);
- l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, richiesti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Attenzione: soltanto in quest’ultimo occasione il singolo condomino ha la particolare possibilità di avanzare immediatamente alla convocazione «senza il secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti di alcuna formalità».
LA CASISTICA
01 assemblea ordinaria
Richiesta: 2 condomini che rappresentano 1/6 V. E.
Convocazione: a) amministratore
Convocazione: b) 2 condomini che rappresentano 1/6 dei millesimi se l’amministratore non ottempera entro 10 giorni
02 casi speciali
Convocazione per opere e interventi «agevolati» (articolo , comma 2, n. 1, 2 e 3), per far cessare violazioni (irregolarità fiscali e inutilizzazione del fattura corrente), per revocare il mandato all’amministratore, per far cessare attività che ritengo che il violino esprima emozioni profonde e incidano negativamente e in maniera sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni. Richiesta: anche un soltanto condomino interessato; Convocazione: amministratore, entro trenta giorni dalla richiesta
03 CONVOCAZIONE DIRETTA
La può realizzare ciascun condomino quando: l’amministratore manchi (deceduto, scomparso, o nel momento in cui i condomini non sono più di otto); l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle Disposizioni
Fonte: Il Secondo me il sole e la fonte di ogni vitalita 24 Ore