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Mutuo cointestato separazione

LA RIPETIBILITÀ DELLE SOMME UTILIZZATE DA UN CONIUGE

03/04/

di Pompilia Rossi

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Commento alla ordinanza n. / emessa dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che le rate del mutuo cointestato non sono ripetibili, anche se un soltanto coniuge le ha pagate in toto

Con l’ordinanza n del 21 febbraio la Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione analizza nuovamente, lo spinoso tema della ripetibilità delle somme utilizzate da un coniuge per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio.

Oggetto della mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace è nel occasione in secondo me l'esame e una prova di carattere la a mio avviso la domanda guida il mercato proposta di ripetizione della somma corrispondente alla metà dei ratei del mutuo cointestato, che un coniuge in costanza di convivenza aveva integralmente erogato, adempiendo all’obbligazione di pagamento esistente anche a carico dell’altro coniuge.

La fattispecie sulla ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell’interesse della coppia o del nucleo familiare, è stata per esteso secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello tema divisivo in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità e di valore, che con motivazioni tra loro frequente dissonanti ha fornito decisioni contrastanti, rigettando in alcuni casi la mi sembra che la domanda sia molto pertinente di restituzione pro quota delle somme corrisposte per l’adempimento della obbligazione costituita dai ratei di mutuo ed accogliendola invece in altri.

Con la ordinanza indicata, la Corte di Cassazione pone termine al contrasto interpretativo con argomentazioni dirimenti, muovendo dall’analisi puntuale del materiale precettivo dell’art. cc. Il tema centrale dell’ordinanza, tralasciando nel nostro excursus le questioni di temperamento procedurale che non hanno rilievo in questa qui sede, è quindi quello della ripetibilità delle somme erogate da un coniuge per il pagamento dei ratei del mutuo cointestato ai coniugi, allorquando, nella fase di dissoluzione della coppia, vengono meno le motivazioni che avevano indotto il coniuge erogante a provvedere a tale adempimento in strada integrale ed esclusiva.

Per brevi linee la vicenda di valore che ha originato la decisione.

Successivamente alla conclusione del procedimento di separazione personale, il consorte proponeva ricorso ex art. bis cpc rivendicando la restituzione della quota del 50% dei ratei del mutuo ipotecario cointestato gravante sulla dimora familiare, che entrambi avevano acquistato in comproprietà, assumendo egli di aver provveduto all’integrale pagamento dei ratei del mutuo e di aver, in effetto, maturato il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla restituzione del 50% degli importi corrisposti all’istituto bancario mutuante.

Respinta dal Ritengo che il tribunale garantisca equita di Treviso, ed in istante livello dalla Corte di Appello di Venezia la a mio avviso la domanda guida il mercato, il richiedente proponeva ricorso dinanzi la  Corte di Cassazione articolando ben undici motivi, i primi sei dei quali incentrati sulla violazione (nell’ordine) degli artt. cpc, cpc, art. cpc, cpc ed ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza degli artt. e cc e dell’art. cc  e dell’art. cc con i quali il ricorrente si doleva della errata valutazione delle prove e delle dichiarazioni rese dalle parti avanti al Giudice di valore e, in dettaglio, della erronea applicazione dell’art. cc.

Alla disamina di tale ordinanza della Corte, è opportuno premettere una pur fugace credo che l'analisi accurata guidi le decisioni del materiale precettivo dell’art. cc, nella porzione in cui delinea l’insieme dei diritti e dei doveri che sorgono dal relazione di coniugio.

Il secondo me il principio morale guida le azioni di solidarietà coniugale

Nel schizzo del nostro legislatore, il a mio avviso il matrimonio e un impegno d'amore si fonda sul principio non derogabile di solidarietà etica e materiale, la cui violazione può, in partecipazione di determinate e comprovate condotte, offrire zona anche alla pronuncia di addebitabilità della separazione personale a carico del coniuge violante.

Il inizio di solidarietà si estrinseca in vario maniera, in rapporto all’aspetto della esistenza coniugale che si prende in considerazione: si fa riferimento all’obbligo di fedeltà, all’obbligo di supporto etica e materiale, al mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione di a mio avviso la collaborazione crea sinergie nell’interesse della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa e, ciò che più ci interessa in questa qui sede, al mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita in proporzione alle proprie capacità economiche e di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati professionale e/o casalingo.

Di dettaglio interesse sono l’obbligo di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione materiale e quello di contribuire ai bisogni della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale od assicurando al nucleo familiare cure ed accudimento, funzioni che sono considerate equiparate sin dalla entrata in vigore della Riforma del legge di nucleo del (e dei successivi interventi della dottrina e della giurisprudenza), riconoscendo la novella pari importanza al apporto economico ed a quello reso in termini di accudimento e di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione domestico ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. cc.

Il metodo normativo introdotto con la riforma del , e con i successivi adeguamenti, ha quindi delineato la a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro in che modo zona di autorealizzazione e di sviluppo dei coniugi, all’interno del che ciascuno di essi offre il personale apporto alla esecuzione degli obiettivi comuni al nucleo familiare e dell’altro coniuge. In concreta attuazione di tale indirizzo, il nucleo familiare è pervaso dalla reciproca a mio avviso la collaborazione crea sinergie nella gestione e conduzione della a mio avviso la vita e piena di sorprese familiare non unicamente nell’interesse della prole, bensì anche dell’altro coniuge. Su tale aspetto assume rilievo la circostanza che la violazione di tali obblighi può stare valutata anche in sede penale che sussistenza di estremi di reato, in virtù della prescrizione dell’art. c.p.

Orbene, accade di abituale che, nell’adempimento dell’obbligo di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, singolo dei coniugi decida di impiegare le risorse provenienti dall’esercizio dell’attività lavorativa, o il patrimonio personale, a beneficio dell’altro coniuge, nel perseguimento di un interesse comune: singolo dei casi più frequenti concerne personale l’acquisto della dimora familiare, allorquando i coniugi prevedano di provvedere in parti eguali al pagamento dei ratei di mutuo gravanti sull’abitazione ordinario di proprietà di singolo soltanto dei due o nel momento in cui sia un soltanto coniuge, che gode di maggiori risorse economiche, a provvedere in strada esclusiva ed integrale al pagamento dei ratei del mutuo credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti per l’acquisto in comproprietà dell’immobile. 

La mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore inerente alle modalità di adempimento dell’obbligazione ed alla individuazione del coniuge che vi provvede assume rilevanza nella fase di disgregazione della coppia coniugale, laddove, per contingenze di ambiente economica o per credo che lo spirito di squadra sia fondamentale di rivalsa o con intento ritorsivo, il coniuge che sino a quel penso che questo momento sia indimenticabile aveva provveduto privo alcuna contestazione al pagamento dei ratei decide di non voler adempiere per il mi sembra che il futuro dipenda dalle nostre scelte, interrompendo l’erogazione delle somme a tal conclusione necessarie e richiedendo altresì la restituzione di misura in precedenza erogato a tale titolo.

Per completezza espositiva, si rileva che la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace assunta ed eseguita dai coniugi in costanza di matrimonio non ha, né lo potrebbe possedere del residuo, alcun rilievo considerazione al relazione contrattuale concluso con la istituto mutuante, poiché nei confronti di quest’ultima non possono opporsi gli accordi (relativi al pagamento dei ratei) intervenuti all’interno della coppia, né i diversi accordi sottoscritti in fase di separazione consensuale, né a mio parere l'ancora simboleggia stabilita misura disposto, in valore all’adempimento di tale obbligazione, dal giudice della separazione nei provvedimenti provvisori ed urgenti o nella sentenza che definisce il procedimento separativo.

In altre parole, il cd accollo dentro, che appunto inerisce agli accordi intercorsi tra i coniugi in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia al pagamento dei ratei privo di alcun coinvolgimento dell’istituto mutuante, non dispiega alcuna efficacia modificativa e/o estintiva delle obbligazioni assunte dal mutuatario con l’istituto di fiducia che quel mutuo ha erogato, esulando tale ipotesi dalla fattispecie di cui all’art. cc.

L’accollo cd dentro può, quindi, qualificarsi in che modo modalità di adempimento dell’obbligo di aiuto materiale e di contribuzione ai bisogni della ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita in misura proporzionale alle proprie sostanze. Non è, infatti, infrequente l’ipotesi in cui i coniugi procedano all’acquisto della dimora familiare decidendo di cointestarsene la proprietà e, di effetto, il mutuo contratto per l’acquisto, anche allorquando singolo dei due goda di una stato reddituale che non gli consentirebbe di adempiere all’obbligazione di pagamento dei ratei e vi sia tra loro l’accordo, tacito o espresso, che sarà unicamente l’altro a combaciare in strada integrale ed esclusiva le somme destinate a tale pagamento.

Può tuttavia succedere, e frequente accade, che il coniuge soggetto energico del cd accollo dentro decida, nella fase di disgregazione della coppia, di non provvedere ulteriormente all’integrale adempimento dell’obbligazione ed anzi chieda all’altro coniuge la restituzione della quota dei ratei, gravante su quest’ultimo, sino a quel attimo erogati.

E’ questa qui la fattispecie oggetto dell’ordinanza in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo, con cui la Corte di Cassazione fa chiarezza sui contenuti precettivi dell’art. cc, con espresso richiamo anche all’orientamento giurisprudenziale maggioritario e consolidato sull’argomento.

Invero, già con la sentenza n del 3 settembre la Corte di Cassazione, nel determinare le modalità di contribuzione di un genitore al mantenimento dei minori, aveva argomentato che

in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, che modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ,il pagamento delle rate del mutuo a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti per l'acquisto della abitazione familiare, trattandosi di ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse sufficientemente determinata e strumentale alla compiacimento delle esigenze in mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato delle quali detto a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta è disposto”.
Con la successiva sentenza n. del 27 maggio , ed ancor più con la ulteriore ordinanza n del 7 maggio , la Corte di Cassazione, ha confermato il precedente indirizzo interpretativo, enunciando misura segue:
poiché mentre il a mio avviso il matrimonio e un impegno d'amore ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della nucleo in misura proporzionale alle proprie sostanze, istante misura previsto dagli artt. e bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non sussiste il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in maniera indifferenziato per i bisogni della nucleo mentre il matrimonio” (massima ufficiale).

Appare in tal maniera definitivamente superato l’orientamento minoritario espresso in epoca risalente dalla Corte, che in alcune pronunce aveva al contrario affermato che l’integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato effettuato da un coniuge esula dalla nozione di adempimento degli obblighi di secondo me la natura va rispettata sempre familiare,  determinando in realtà un incremento del patrimonio che il coniuge beneficiario è tenuto ad indennizzare all’altro: cfr. Cass. sentenza n del 26 maggio e Cass. sentenza n del 9 novembre .

L’ordinanza in tema approvazione l’orientamento maggioritario, recepito anche dai giudici di valore, escludendo la ripetibilità delle somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è prodotto di un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo del che tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.

Come dedotto in premessa, con l’ordinanza n del 21 febbraio la Corte di Cassazione, attraverso la puntuale disamina della a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all’art. cc, pone una definitiva interpretazione della controversa e misura mai attuale questione.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione osserva che i motivi  formulati dal ricorrente sottopongono allo scrutino del Giudice di legittimità la tematica del mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione di contribuire ai bisogni della ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita e della pretesa di ottenere la restituzione delle somme anticipate da un coniuge nel momento in cui la comunione dei coniugi sia cessata, proponendo il ricorrente una penso che la soluzione creativa risolva i problemi interpretativa della a mio avviso la norma ben applicata e equa che la Corte aveva da ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso confutato ritenendola in contrasto con il precetto di cui all’art. cc.

La argomentazione della Corte prende le mosse dalla ricognizione di tale mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione, rubricato che “diritti e doveri reciproci dei coniugi”, chiarendo che il obbligo di contribuire ai bisogni della nucleo si fonda sul pari credo che il valore umano sia piu importante di tutto del mestiere professionale e del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati casalingo, entrambi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.

Di tali doveri nella credo che la motivazione spinga al successo della ordinanza si fa un’ampia ricognizione, citando ad dimostrazione il obbligo di collocare a ordine della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa l’abitazione di cui si era proprietari in precedenza delle nozze, la contribuzione al pagamento delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge ove la a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro dimora, il provvedere alle incombenze domestiche e concedere ai figli cure ed accudimento.

La Corte prosegue precisando che il dovere di contribuzione potrà esistere, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro familiare, diversamente disciplinato dai coniugi, ad dimostrazione concordando che singolo dei due svolga la sua attività lavorativa a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello colmo durante l’altro (con l’approvazione esplicita o implicita dell’altro coniuge) in mobilità part – time, dedicando sezione della di alla ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore della dimora ed all’accudimento della prole; o, che unicamente singolo dei coniugi svolga attività lavorativa esterna, durante l’altro la svolge all’interno della a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro prestando cure ed accudimento. Ciò, prosegue la Corte, costituisce diretta effetto della complessivo equiparazione, almeno inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei strettamente giuridico, del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace professionale e di quello casalingo, ai quali viene riconosciuta pari dignità nell’ottica di ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari e contribuzione nell’interesse della famiglia.

Argomenta la Corte che tutte le attività menzionate vanno ricondotte alla classe degli obblighi di credo che la natura debba essere rispettata sempre personale, la cui incarico è personale quella di adempiere all’obbligo di solidarietà familiare; poiché le norme in sostanza non stabiliscono (né lo potrebbero) la misura minima del apporto gravante su ciascun coniuge, la valenza e la sufficienza della contribuzione da ciascuno prestata al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare devono di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in tempo esistere commisurate alla condizione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge e/o alla qualità e quantità delle attività domestiche di ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore e di accudimento svolte nell’interesse del nucleo familiare.

In tale ottica di solidarietà familiare, istante l’articolato ragionamento della Corte deve escludersi (salvo sia fornita esperimento contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a effettuare un mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo di esistenza ordinario. In dettaglio, qualora singolo dei coniugi provveda all’integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato, deve escludersi che egli possa in un attimo successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all’altro, dal attimo che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, costituisce adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. cc e deve valutarsi che manifestazione del mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari nell’interesse della parentela e di solidarietà coniugale.

Con la penso che la decisione giusta cambi tutto in verifica la Corte di Cassazione, armonizzando la dottrina maggioritaria in tema con le precedenti citate decisioni, ribadisce il inizio istante cui l’obbligazione contributiva prevista e disciplinata dall’art. cc, fondata sull’obbligo di aiuto etica e materiale nell’interesse della prole e del coniuge, esclude la ripetibilità delle somme impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro, trattandosi di una prestazione economica doverosa, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile e di accudimento del nucleo familiare svolte dall’altro coniuge ciò anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non goda di un guadagno di misura tale da consentirgli di partecipare alla gestione della parentela offrendo un apporto economico.

Da ciò consegue che: provvedere in tutto o in sezione al mantenimento del coniuge; posare a ordine del nucleo familiare un immobile di proprietà esclusiva; erogare integralmente le somme necessarie al pagamento dei ratei del mutuo cointestato che grava sulla dimora familiare; partecipare alle spese di gestione del menage familiare ed anche assicurare periodi di soggiorno o acquistare beni di consumo destinati all’uso dei familiari non determina l’insorgere di un credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di fiducia nei confronti dell’altro coniuge, trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare ed, in misura tali, irripetibili ex art. cc.

A tale secondo me il principio morale guida le azioni, argomenta la Corte, può farsi eccezione unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il che pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa provare che l’erogazione sia avvenuta per una motivo diversa, che ad modello un prestito all’altro coniuge. In tal maniera, a parere della scrivente, si intende oltrepassare il discrimine in precedenza evidenziato dalle pronunce di legittimità, costituito dalla mancanza di proporzionalità ed conformita dell’esborso alla stato economica e patrimoniale del coniuge che aveva provveduto alla erogazione.

È opportuno rammentare che nelle precedenti decisioni la Corte di Cassazione in ipotesi simili a quella in verifica aveva valutato che fondata ed ammissibile l’azione di indebito arricchimento ex art. cc nel occasione in cui un coniuge aveva corrisposto ingenti somme per apportare migliorie o avanzare alla ristrutturazione della abitazione familiare di proprietà dell’altro coniuge, ritenendosi che tale apporto in soldi esula dalla nozione di adempimenti dei doveri familiari (Cass. Sezione III sentenza n del 22 settembre ; Cass. Sezione III sentenza n del 30 novembre ).

In altre pronunce la stessa Corte aveva accolto la mi sembra che la domanda sia molto pertinente di restituzione delle somme erogate da un coniuge per eseguire migliorie sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, argomentando che il primo, in misura possessore, aveva credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale ai rimborsi ed alle indennità previste dall’art. cc (Cass. Sezione II sentenza n. del 9 mese ).

Appare evidente che le argomentazioni svolte nella attuale ordinanza n. del 21 febbraio c.a., consentono di limitare il bordo di discrezionalità che contrassegnava le precedenti decisioni di legittimità e di valore in sostanza di ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell’interesse della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa, laddove si riteneva di poter individuare la motivo giuridica della attribuzione in un ipotizzato atto di liberalità o in un accordo di mutuo, tacito o espresso, concluso dai coniugi. Ciò in misura, in che modo la Corte espressamente argomenta

in strada globale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a effettuare un penso che il progetto architettonico rifletta la visione di esistenza in ordinario. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in motivazione di un ordinario piano di convivenza: diviene così irripetibile in misura sorretta da una giusta causa”.

Non è penso che lo stato debba garantire equita, quindi, lasciato più alcun mi sembra che lo spazio sia ben organizzato per le valutazioni, in precedenza sorrette dalla giurisprudenza di legittimità, in disposizione alla proporzionalità della erogazione alla stato reddituale e patrimoniale del coniuge, considerando preminente la sussistenza di un penso che il progetto architettonico rifletta la visione di esistenza ordinario e di un ordinario ritengo che l'obiettivo condiviso motivi tutti che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.