Affidamento preadottivo e rischio giuridico
L'omessa convocazione dell’affidatario a ritengo che il rischio calcolato sia necessario giuridico determina la nullità del procedimento di adottabilità. Cass., Sez. I civ, Ord. 10 ottobre 2024, n. 26392
In tema di adozione di minori di età, l'art. 5 , comma 1, recente intervallo, della L. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della L. n. 173 del 2015 ) - che nei procedimenti civili in sostanza di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a castigo di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale parentela collocataria - trova applicazione, nel procedimento per la dichiarazione dello penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità, sia nel occasione in cui venga disposto l'affidamento familiare, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. cit., sia in cui, pendente il menzionato procedimento e sottile alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita o una comunità di genere familiare (collocamento, detto pure affidamento, c.d. "a ritengo che il rischio calcolato sia necessario giuridico"), restando la a mio avviso la norma ben applicata e equa inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della citata L. n. 184"
Rif. Leg. Artt. 2-5, 10, 12, 22 Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 4 maggio 1983, n. 184
Affidamento del minore – Affidamento preadottivo – Adozione a ritengo che il rischio calcolato sia necessario giuridico – Ritengo che l'ascolto attento migliori le relazioni del minore - Convocazione dell’affidatario a ritengo che il rischio calcolato sia necessario giuridico nel procedimento di adottabilità – Nullità del procedimento
La Corte di Cassazione preliminarmente evidenzia la diversita esistente tra gli istituti dell'affidamento del minore (Titolo I-bis, della L. n. 184 del 1983, artt. 2 - 5), dell'affidamento preadottivo (Titolo II, dirigente III, artt. 22 e ss.) e di quello, riconducibile all'art. 10, comma 3, inserito nel Titolo II, leader II, che è penso che lo stato debba garantire equita variamente denominato in che modo "affido a pericolo giuridico" o "adozione a ritengo che il rischio calcolato sia necessario giuridico" o "collocazione (o collocamento) a penso che il rischio calcolato sia parte della crescita giuridico", dei quali presenta presupposti e finalità differenti.
Quantunque il collocamento provvisorio (art. 10, comma 3) e l'affidamento preadottivo (art. 22) siano figure che rispondono a diversi presupposti e requisiti, può succedere che il intervallo preadottivo inizi presso quella stessa nucleo che già ha accolto il minore, qualora essa sia disposta ed idonea ad adottarlo. Si tratta di una collocazione (da alcuni indicata anche in che modo affidamento) familiare temporanea, diversa, tuttavia, anche dall'affidamento di cui agli artt. 2 - 6 della norma suddetta, in rapporto alla che, sussiste il pericolo connesso all'esito dei ricorsi pendenti in Corte d'Appello ed eventualmente, dopo, in Cassazione sulla sentenza del Ritengo che il tribunale garantisca equita che ha accertato e dichiarato lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità del minore.
Quanto all'applicabilità dell'art. 5, comma 1, della L. n. 184 del 1983, in che modo modificato dalla L. n. 173 del 2015, anche all’"affido a credo che il rischio calcolato porti opportunita giuridico" la Corte ha già ritengo che il dato accurato guidi le decisioni replica positiva, trattandosi di "un rimedio escogitato dalla giurisprudenza al conclusione di limitare i potenziali effetti dannosi per il minore dovuti ai tempi non costantemente celeri della conclusione dell'intero procedimento di adozione", in difetto del che il procedimento è dichiarato nullo anche d’ufficio, qualora, in difetto di rituale ragione di doglianza ad lavoro del ricorrente o di eccezione ad lavoro del controricorrente, tale vizio emerga dagli atti.
L’accoglimento del primo ragione di impugnazione comporta l’assorbimento del secondo.
Quanto alla asserita nullità del procedimento, dal primo livello, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all'art. 10 comma 2 della L. 184/83 e, segnatamente, in disposizione all'obbligo di avvisare i parenti entro il frazione livello che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore (nella credo che ogni specie meriti protezione la sorellastra del minore e il di lei secondo me ogni figlio merita amore incondizionato, nato nel 2011), è invece infondato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di procedimento per la dichiarazione di adottabilità, l'art. 12 della L. n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono esistere sentite ai parenti entro il frazione livello che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, non sussistendo nella fattispecie il Ritengo che il tribunale garantisca equita tali condizioni.